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Comunità Locali di Energia (CLE): il passo successivo all’RCP per l’autoconsumo collettivo

2026-02-14 19:21

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Comunità Locali di Energia (CLE): il passo successivo all’RCP per l’autoconsumo collettivo

Comunità Locali di Energia (CLE)           Con l’evoluzione della normativa svizzera sull’energia e la crescente diffusione della produzione rinnovabi

Comunità Locali di Energia (CLE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’evoluzione della normativa svizzera sull’energia e la crescente diffusione della produzione rinnovabile distribuita, in particolare fotovoltaica, si afferma un nuovo modello di condivisione energetica: le Comunità Locali di Energia (CLE). Questo strumento amplia le possibilità di valorizzare l’energia prodotta localmente, superando i limiti dell’autoconsumo tradizionale.

La CLE

Una CLE è un’unione volontaria di privati, aziende ed enti pubblici che consente a produttori e consumatori di elettricità di condividere, scambiare e vendere energia all’interno di un’area geografica definita, che può andare dal singolo quartiere fino all’intero Comune. Rispetto ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP - in giallo nell'immagine sottostante) o alle loro versioni virtuali (RCPv - in arancione nell'immagine sottostante), che permettono lo scambio di energia solo tra edifici molto vicini e connessi allo stesso punto all’infrastruttura di rete locale (vedi approfondimento: Instaurare un RCP), una CLE può estendersi su un territorio più ampio (in rosso nell'immagine sottostante) utilizzando la rete pubblica di distribuzione e beneficiando di tariffe di trasporto dell’energia ridotte. A differenza di RCP e RCPv, in una CLE i partecipanti mantengono il loro rapporto diretto con il gestore della rete di distribuzione (GRD) per fattura e fornitura dell’energia prelevata dalla rete. La CLE gestisce solo la condivisione dell’energia tra i suoi partecipanti.

 

Le CLE non sostituiscono RCP e RCPv, ma le completano. Dal punto di vista di un produttore fotovoltaico, il percorso tipico di ottimizzazione dell’autoconsumo può infatti essere articolato in più fasi:

  1. autoconsumo dell’energia prodotta direttamente in loco;
  2. condivisione dell’esubero all’interno di un RCP o RCPv;
  3. vendita dell’ulteriore surplus all’interno di una CLE, massimizzando l’autoconsumo a livello di comunità.

L’eventuale energia ancora eccedente viene infine ritirata dal distributore di rete. Questo modello favorisce una visione di lungo periodo orientata allo sviluppo energetico locale.

A livello territoriale, le CLE promuovono la nascita di un mercato energetico locale, coinvolgendo cittadini, aziende e amministrazioni comunali. Ciò aumenta la visibilità delle energie rinnovabili, stimola nuovi investimenti e favorisce lo sviluppo di competenze legate alla gestione energetica locale.

Un maggiore autoconsumo locale migliora inoltre la redditività degli impianti rinnovabili, come il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. Remunerazioni più interessanti per i produttori e costi ridotti per i consumatori rendono questi investimenti più attrattivi, contribuendo alla diffusione di una produzione energetica decentralizzata e alla riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi climatici cantonali e nazionali.

Ruoli e opportunità

Le CLE permettono ai cittadini, proprietari o in affitto, di partecipare attivamente alla transizione energetica. Anche chi non dispone di un tetto idoneo può accedere a energia rinnovabile locale, mentre i proprietari di impianti possono valorizzare meglio la produzione condividendola all’interno della comunità. Questo rafforza un modello di solidarietà energetica, basato sull’equilibrio locale tra produzione e consumo.

I Comuni svolgono un ruolo centrale nello sviluppo delle CLE, potendo mettere a disposizione tetti pubblici, coordinare gli attori locali, integrare le comunità energetiche nelle strategie climatiche e aumentare l’autosufficienza e la resilienza del territorio. In questo modo, le CLE diventano uno strumento concreto di politica energetica locale, con benefici diretti per la popolazione.

Per le aziende, la partecipazione a una CLE può tradursi in una maggiore stabilità dei costi energetici, nell’accesso a tariffe di rete ridotte e a mercati energetici locali. Inoltre, la possibilità di valorizzare la produzione fotovoltaica anche nei fine settimana e di collaborare con altri attori del territorio rende la CLE uno strumento efficace per integrare l’efficienza energetica individuale in una visione collettiva.

La tariffa di una CLE

La tariffa di compravendita dell’energia all’interno di una CLE è composta da tre elementi come per una normale fattura di elettricità:

1. tasse, definite in accordo con il GRD;
2. energia, con una tariffa stabilita liberamente tra i partecipanti;
3. rete, con uno sconto rispetto alla tariffa standard del GRD.

Lo sconto sulla rete è pari al 40% per l’utilizzo della rete a bassa tensione e al 20% per quella a media tensione. La tipologia di rete utilizzata dipende dal contesto geografico e dalla struttura della rete locale, ed è definita dal GRD insieme agli sconti applicabili.

Come avviare una CLE

Come per l’RCP e l’RCPv, l’interlocutore di riferimento è il GRD, che spesso mette a disposizione degli appositi formulari sui loro siti internet.

Per creare una CLE, un gruppo di cittadini, aziende o enti definiscono il referente che prenderà contatto con il GRD per avviare le procedure di verifica di fattibilità e iscrizione in quanto comunità. Il GRD avrà degli scambi unicamente con il referente. Se invece un cittadino o un’azienda sono interessati a partecipare ad una CLE esistente, devono prendere contatto con il referente della CLE in questione e chiedere di essere ammessi, il referente si occuperà di annunciare il nuovo ingresso nella comunità al GRD.

Le Comunità Locali di Energia rappresentano un passo decisivo verso una transizione energetica più locale, partecipativa e resiliente. Consentendo a cittadini, aziende e Comuni di condividere energia rinnovabile prodotta sul territorio, le CLE favoriscono un uso più efficiente delle risorse disponibili, riducono i costi energetici e rafforzano l’autonomia locale. Allo stesso tempo, promuovono la collaborazione tra gli attori del territorio e rendono la transizione energetica più inclusiva, accessibile anche a chi non può produrre direttamente energia. In questo modo, le CLE non sono solo uno strumento tecnico, ma un modello concreto per costruire un futuro energetico più sostenibile e condiviso.

 

Riferimenti:
- LAEI: Legge sull’approvvigionamento elettrico
- lokalerstrom.ch.

-Modifiche al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili.

 

 

Modifiche al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili

Il Consiglio di Stato introduce la possibilità di far parte di una Comunità locale di energia elettrica (CLE) e una rimunerazione minima per gli impianti che hanno beneficiato di un contributo all’investimento del Fondo per le energie rinnovabili (FER).


 

Analogamente al Consiglio federale, che a partire dal 1 gennaio 2026 metterà in vigore un adeguamento del quadro normativo riguardante gli incentivi alla produzione fotovoltaica e idroelettrica, il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), introducendo una serie di disposizioni che entreranno in vigore per la stessa data e che riguardano i Raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e le Comunità locali di energia elettrica (CLE), predisponendo inoltre una rimunerazione minima per l’energia immessa in rete dagli impianti al beneficio del contributo unico all’investimento FER (CU-FER).  

Effetti per i Raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e le Comunità locali di energia elettrica (CLE)  

Gli impianti che hanno beneficiato del contributo CU-FER possono già oggi partecipare a un RCP, virtuale e non, ai sensi della Legge federale sull'energia (art. 17 LEne). Con l'aggiornamento del RFER (art. 20 cpv. 6bis RFER), a partire dal 1° gennaio 2026 tali impianti potranno aderire anche a una CLE ai sensi della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (futuro art. 17d LAEl, in vigore dal 1° gennaio 2026), che consente la commercializzazione dell’energia prodotta attraverso la rete pubblica all’interno di un quartiere o di un Comune. L’energia prodotta dagli impianti al beneficio del CU-FER e consumata all’interno di un RCP o di una CLE è libera dal vincolo di vendita ad AET. L’energia in esubero, non consumata all’interno di queste entità, rimane soggetta all’obbligo di vendita ad AET. Queste modifiche agevolano lo scambio di energia nelle comunità e incentivano il consumo locale dell’elettricità generata dagli impianti fotovoltaici. Gli impianti beneficiari della RIC-TI non rientrano nell’ambito di applicazione di queste disposizioni    

Introduzione di una rimunerazione minima FER (Rmin FER)  

Il nuovo articolo 25c RFER introduce una rimunerazione minima trimestrale (Rmin FER) per l’energia immessa in rete dagli impianti con potenza inferiore a 150 kW (escluse le garanzie d’origine) al beneficio del CU-FER, allineando la politica energetica cantonale ai principi introdotti a livello federale. La Rmin FER è definita dal Consiglio di Stato sulla base della rimunerazione minima stabilita dal Consiglio federale con l'Ordinanza federale sull'energia (futuro art. 12 cpv. 1bis OEn, in vigore appunto dal 1° gennaio 2026), applicando tuttavia una riduzione che considera il contributo all’investimento iniziale CU-FER concesso a livello cantonale e non considerato nel calcolo della Rmin federale.

I valori Rmin FER fissati per il 2026 (escluse le garanzie d’origine) sono pertanto i seguenti:

  • Impianti < 30 kW: 4.0 ct./kWh
  • Impianti tra 30 e 150 kW senza autoconsumo: 5.0 ct./kWh
  • Impianti tra 30 e 150 kW con autoconsumo: rimunerazione definita in funzione del prezzo medio di mercato trimestrale, considerando 4.0 ct./kWh per la quota di potenza inferiore a 30 kW e 0.0 ct./kWh per la restante quota media della categoria.

La Rmin FER si applica nei momenti in cui il valore di ritiro dell’energia immessa in rete scende al di sotto della soglia fissata. Il differenziale rispetto al valore di ritiro, corrisposto al produttore per il tramite di AET, comporta un maggior costo che viene coperto mediante un prelievo dal Fondo FER e costituisce un’ulteriore forma di incentivo che si aggiunge al contributo all’investimento CU-FER. Questi aggiornamenti permettono al Cantone di recepire le nuove norme federali, estendendole agli impianti ticinesi beneficiari del CU-FER e assicurando condizioni stabili e attrattive per gli investimenti fotovoltaici, in linea con gli obiettivi del Piano energetico e climatico cantonale.

 

Sezione 2c:77 Comunità locali di energia elettrica

77 Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17d Costituzione di comunità locali di energia elettrica

1 I consumatori finali, i produttori di elettricità generata da energie rinnovabili e i gestori di impianti di stoccaggio possono costituire una comunità locale di energia elettrica (comunità) all’interno della quale commercializzare l’energia elettrica da essi stessi prodotta.

2 I partecipanti alla comunità devono:

a.

essere allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio e allo stesso livello della rete nonché essere geograficamente ravvicinati;

b.

essere tutti provvisti di un sistema di misurazione intelligente; e

c.

produrre complessivamente la quantità minima di energia elettrica stabilita dal Consiglio federale rispetto alla potenza allacciata.

3 Il Consiglio federale stabilisce l’estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.

4 Il gestore della rete di distribuzione fornisce a ogni partecipante alla comunità un sistema di misurazione intelligente.

5 I partecipanti alla comunità definiscono di comune accordo le loro relazioni reciproche, in particolare il loro approvvigionamento in elettricità di produzione propria. Nominano un rappresentante per i rapporti con il gestore della rete di distribuzione.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le relazioni reciproche tra i partecipanti alla comunità e la ripartizione dei costi cagionati dall’amministrazione e dalla distribuzione tra il gestore della rete di distribuzione, la comunità e i partecipanti a quest’ultima.

Art. 17e Approvvigionamento della comunità, utilizzazione della rete e corrispettivo

1 L’energia elettrica prodotta in seno alla comunità può essere liberamente commercializzata all’interno della stessa. A tal fine può essere utilizzata la rete di distribuzione.

2 Per assicurare il rimanente fabbisogno di energia elettrica i consumatori finali aventi diritto di accesso alla rete possono esercitare autonomamente tale diritto. Il rimanente fabbisogno di energia elettrica dei consumatori finali fissi e dei consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete è assicurato dal servizio universale.

3 I partecipanti alla comunità possono richiedere una tariffa speciale per l’utilizzo della rete di distribuzione, comprensiva di uno sconto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta. Tale sconto ammonta al massimo al 60 per cento della tariffa usuale. Il Consiglio federale fissa l’ammontare dello sconto per ogni configurazione topologica delle reti delle comunità, in maniera che lo sconto sia proporzionalmente minore più è elevato il numero dei livelli di rete coinvolti nella relativa configurazione.

4 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e quello per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale dovuti al gestore della rete di distribuzione sono a carico dei singoli consumatori finali.

5 Per la fatturazione, il gestore della rete di distribuzione determina la quantità di energia elettrica autoprodotta e commercializzata in seno alla comunità per il tramite della rete di distribuzione e la rapporta alla quantità complessiva dei prelievi rimanenti di energia elettrica da parte della comunità. Applicando tale chiave di ripartizione, calcola l’importo dovuto da ogni consumatore finale per i suoi prelievi di energia elettrica. I consumatori finali possono stabilire una diversa suddivisione di tali costi.

6 Su richiesta del gestore della rete di distribuzione o della comunità, a quest’ultima è indirizzata una fattura riportante i prelievi dei singoli consumatori finali, sia per quanto riguarda l’utilizzazione della rete che per le forniture di elettricità nel servizio universale. I consumatori finali rimangono debitori del corrispettivo dovuto al gestore di rete.

Sezione 2d:78 Scambio di dati e piattaforma dei dati

78 Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17f Principio

1 I gestori di rete si comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell’energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all’organo di esecuzione secondo l’articolo 64 LEne79, immediatamente, gratuitamente, senza discriminazioni e nella debita qualità tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.

2 L’accesso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione è retto dall’articolo 17abis capoversi 4 lettera a, 5 e 6.

79 RS 730.0

Art. 17g Scambio di dati attraverso la piattaforma

1 Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:

a.

svolgimento del cambiamento di fornitore;

b.

conteggio dei costi di rete, dell’energia elettrica e di misurazione;

c.

allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;

d.

rilevamento dell’energia elettrica mediante garanzie di origine.

2 I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati sulla piattaforma in Svizzera. Il gestore della piattaforma gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti coinvolti.

3 Le autorità federali e cantonali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:

a.

analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso la piattaforma;

b.

salvataggio di dati di misurazione;

c.

comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell’elettricità e fornitura di servizi energetici;

d.

scambio di dati di base e di misurazione per l’utilizzo della flessibilità;

e.

garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.

Art. 17h Costituzione del gestore della piattaforma

1 Al fine di realizzare e gestire la piattaforma le imprese del settore dell’energia elettrica e di altri settori economici possono costituire il gestore della piattaforma sotto forma di una società di capitali o di una cooperativa di diritto privato, con sede in Svizzera.

2 Gli statuti del gestore della piattaforma e le relative modifiche sottostanno all’approvazione del DATEC. Il DATEC verifica che adempiano i requisiti della presente legge.

3 Se il gestore della piattaforma non è costituito entro il termine stabilito dal Consiglio federale, quest’ultimo affida la realizzazione e gestione della piattaforma a un organo di diritto pubblico.

4 I costi per la realizzazione della piattaforma sono rimborsati dal suo gestore.

Art. 17i Organizzazione e finanziamento del gestore della piattaforma

1 Il gestore della piattaforma deve essere indipendente dalle imprese del settore dell’energia elettrica. Deve essere detenuto da una maggioranza svizzera.

2 Si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione e non opera a scopo di lucro.

3 Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità.

4 Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione, l’indipendenza e il finanziamento del gestore della piattaforma.

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Costi dell'energia solare CLE, che vengono fatturati direttamente al destinatario dal GRD

Con circa 14 centesimi di Franco svizzero un cliente condivide il suo impianto a un vicino che non ha impianto con lo sconto del 20% passando dalla cabina di trasformazione del suo comune e si accordano con un prezzo del 20% in meno della tartiffa energia a 9.5 centesimi, circa il doppio di quello che paga la GRD non consumata. 

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Costi dell'energia solare CLE, che vengono fatturati direttamente al destinatario dal GRD

 

 

Con circa 11.5 centesimi di Franco svizzero un cliente condivide il suo impianto a un vicino che non ha impianto con lo sconto del 40% senza passare dal trasformatore del suo comune

e si accordano con un prezzo del 20% in meno della tartiffa energia a 9.5 centesimi, circa il doppio di quello che paga la GRD non consumata.